Welfare aziendale: Vantaggi per lavoratori e imprenditori

“Più soldi a chi contratta su produttività e welfare. Piccole imprese: giù l’IRAP, anticipo rimborso IVA per crediti non riscossi”.

Sono le novità per lavoratori e imprese in tema di produttività e welfare aziendale con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 da parte del CdM che ha potenziato le agevolazioni fiscali per le aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa…). Allo stesso tempo ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività e delle altre voci di salario legate agli incrementi di performance.  In attesa dei decreti attuativi, riepiloghiamo di cosa si tratta.

Le misure introdotte sono volte ad incentivare il welfare aziendale con l’idea che le relative prestazioni e servizi erogati dalle aziende (al posto dei premi produttività, redditività, qualità e così via) possano trovare applicazione – grazie alla defiscalizzazione – anche nelle piccole e medie imprese. Obiettivo: risparmiare sul costo del lavoro, tra tasse e contributi connessi ai vari premi, pur andando incontro ai propri dipendenti e alla loro soddisfazione, che potrebbero ritrovarsi a godere di prestazioni dal valore superiore ad un premio monetario in busta paga.

Nell’ambito di un eventuale accordo aziendale sarà il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo. Uno dei principali cambiamenti è dato infatti dall’esenzione IRPEF nell’utilizzazione di opere e servizi welfare a disposizione dei dipendenti e loro familiari anche – e questa è la novità – se richiesti dal lavoratore (in precedenza, l’esenzione scattava soltanto se il benefit risultava come atto unilaterale e volontario del datore di lavoro).

Dunque la manovra prevede l’esenzione IRPEF per prestazioni e servizi (con fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto della religione) che da ora in poi potranno essere inserire nelle contrattazioni aziendali in veste di forme di pagamento in natura con detassazione fiscale e contributiva integrale.

L’esenzione IRPEF si può estendere anche per somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione da parte dei familiari (indicati all’articolo 12 del TUIR) anche non fiscalmente a carico, di:

  • servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi;
  • ludoteche (luoghi di intrattenimento per bambini per finalità didattiche) e centri estivi e invernali (a quest’ultimo riguardo, le sole colonie climatiche);
  • borse di studio.

Lo stesso per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Per quanto concerne la detassazione del salario di produttività (premi produttività), sono cambiati dal 1° gennaio 2016 i limiti di reddito ammessi all’incentivo, che sono stati portati a 50.000. Tali premi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, il limite massimo dei premi produttività e redditività aziendale e per la distribuzione degli utili ai dipendenti è stato fissato a: 2.000 euro lordi e 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Il benessere sul lavoro, il rendere l’ambiente di lavoro piacevole, il valorizzare le risorse umane, lo abbiamo sottolineato più volte, comporta quindi notevoli vantaggi anche per l’impresa perché la felicità dei dipendenti porta quasi automaticamente ad aumento della loro produttività sul lavoro.